1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con un contributo dello Stato pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.